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Condizioni di trasporto |
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7 - Check-in 7.1 - Presentazione ai banchi check-in - Il passeggero deve presentarsi in aeroporto ai banchi dedicati due ore prima della partenza del volo di cui alla prenotazione per l'espletamento delle operazioni di check-in. I banchi check-in chiudono esattamente 40 minuti prima della partenza del volo (a Fiumicino 45 minuti prima del volo). I passeggeri che arrivano in ritardo al check-in non verranno accettati a bordo e non avranno diritto ad alcun rimborso. Nel caso di desiderasse viaggiare su un volo successivo, il passeggero dovrà effettuare una nuova prenotazione pagando la relativa tariffa. Nel caso il passeggero si presentasse al check-in oltre il sopra indicato limite, il vettore si riserva il diritto di cancellare il posto riservato al passeggero 7.2 - Documenti di viaggio - E' responsabilità del passeggero assicurarsi di essere in possesso di un documento di identità valido e degli ulteriori eventuali documenti richiesti dalle autorità doganali, di immigrazione presso le singole destinazioni. Penali, sanzioni, spese, costi derivanti da irregolarità nella documentazione di viaggio saranno totalmente a carico del passeggero. Si consiglia ai passeggeri di rivolgersi alle autorità di immigrazione del paese di destinazione per eventuali informazioni in merito prima di effettuare la prenotazione del biglietto. Nella circostanza i documenti esibiti dal passeggero non dovessero essere validi o il nome del passeggero indicato sulla prenotazione non dovesse corrispondere a quello sul documento di identità presentato, il vettore rifiuterà l'imbarco ed il passeggero non avrà diritto ad alcun rimborso. Al banco check-in, il passeggero dovrà presentarsi munito di valido documento di identità e del Riferimento della Prenotazione comunicato dal vettore al momento della conferma della prenotazione 8 - Assistenze speciali 8.1 - Richieste assistenze speciali - Il passeggero dovrà rivolgersi al call center del vettore per ogni tipo di informazioni, assistenza, richiesta di prenotazione e richiesta di assistenza speciale, in particolare relativa al trasporto di infant gestanti portatori di handicap attrezzature sportive animali cane guida per persone non vedenti 8.1.2 - Procedure - Le assistenze speciali sono subordinate all'obbligo di segnalazione al vettore tramite call center. Il vettore si riserva il diritto di modificare le politiche e le relative procedure di assistenza speciale senza preavviso. Per ogni genere di informazione al riguardo, si consiglia di contattare il call center del vettore prima di effettuare la prenotazione 8.1.3 - Trasporto di infant - Per ragioni di sicurezza ed al fine di evitare danni alla salute del neonato, il vettore rifiuterà il trasporto di neonati fino all'età di 7 giorni. Il trasporto di passeggeri infant in braccio ad un adulto è in numero limitato per aeromobile. E' ammesso il trasporto di un solo infant passeggero che abbia compiuto almeno 18 anni 8.1.4 - Trasporto di gestanti - Per ragioni di sicurezza ed al fine di evitare danni alla salute, il vettore si atterrà a quanto sotto riportato per il trasporto delle gestanti - fino a 28 settimane - le donne incinte sono accettate a bordo dell'aeromobile senza certificato medico relativo all'idoneità al volo. A riguardo, il vettore potrà richiedere alla gestante l'esibizione di un documento attestante che non sia stata superata la ventottesima settimana di gestazione - da 29 a 36 settimane - è richiesta la presentazione di un certificato medico che attesti la idoneità al volo e lo stato di buona salute della gestante e riporti la data di nascita prevista del bambino - oltre 37 settimane (30 settimane in caso di gemelli) - le donne incinte in nessun caso sono ammesse a bordo 8.1.5 - Trasporto di minori di anni 15 - I minori di 15 anni non sono accettati a bordo se non accompagnati da un passeggero di età maggiore di 18 anni. In merito, il vettore non offre servizi di accompagnamento minori di 15 anni o altri servizi speciali 8.1.6 - Trasporto di animali - E' consentito il trasporto di un animale domestico – cani e gatti, uccelli da gabbia, conigli, criceti, porcellini d’India - in cabina in apposito contenitore, nel numero di un animale per passeggero. I cani guida per persone non vedenti vengono trasportati in cabina senza contenitore apposito per il trasporto nel numero di uno per ogni aeromobile. Il trasporto di animali in cabina è tassativamente sottoposto all'obbligo di dichiarazione all'atto della prenotazione tramite call center. 8.1.7 - Trasporto di passeggeri a mobilità ridotta - Per ragioni di sicurezza il vettore può trasportare su ogni aeromobile fino a numero 2 passeggeri necessitanti di sedia a rotelle. La richiesta di trasporto è tassativamente subordinata all'obbligo di dichiarazione all'atto della prenotazione. In mancanza di avviso, il vettore si riserva il diritto di rifiutare il trasporto, senza possibilità di rimborso al passeggero 9 - Comportamento a bordo dell'aeromobile 9.1 - Comando dell'aeromobile - In conformità alle disposizioni nazionali ed internazionali, il capitano del volo ha il comando dell'aeromobile. Il capitano è autorizzato a prendere tutti i provvedimenti necessari alla sicurezza del volo e tutte le persone a bordo - passeggeri e membri del'equipaggio - devono scrupolosamente attenersi ai suoi ordini. Il capitano del volo è altresì autorizzato ad adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari nei confronti dei passeggeri il cui comportamento, lo stato fisico o mentale sia ritenuto pericoloso per la sicurezza del volo. Il passeggero sarà ritenuto responsabile di tutti i danni provocati al vettore e/o a terzi con il proprio comportamento e sarà ritenuto obbligato a risarcire ogni e qualsiasi genere di danno causato al vettore e/o ai passeggeri 9.2 - Divieto di fumare - Su tutti gli aeromobili di myair.com non è consentito fumare. L'inosservanza di tale divieto sarà perseguito con azioni legali da parte del vettore e comporterà il pagamento delle sanzioni a norma di legge dovute nonchè ai danni subiti dal vettore richiesti. 9.3 - Bevande alcoliche - A bordo degli aeromobili del vettore non è consentito il consumo di bevande alcoliche portate con sè dal passeggero o offerte da terzi. 10 - Limitazione / rifiuto del trasporto Il vettore può rifiutare l'imbarco o la continuazione del trasporto del passeggero e/o del suo bagaglio, o provvedere alla cancellazione della sua prenotazione, qualora: a - il provvedimento sia reso necessario per motivi di sicurezza o di ordine pubblico; b - il provvedimento sia reso necessario per evitare violazioni delle leggi, regolamenti, ordinanze di uno stato di partenza, di sorvolo o di arrivo; c - il comportamento, lo stato o le condizioni fisiche o mentali del passeggero sono tali da - rendere necessaria da parte del vettore una assistenza speciale, che il vettore non può fornire o può fornire a condizioni eccessivamente gravose; - causare ripetuto e/o considerevole disagio a se stesso e/o agli altri passeggeri e/o ai membri dell'equipaggio - esporre a situazioni di pericolo se stesso e/o gli altri passeggeri e/o i membri dell'equipaggio e/o oggetti a bordo - la condotta del passeggero in occasione di precedenti voli sia stata ritenuta inaccettabile e tale condotta potrebbe ripetersi - il passeggero si rifiuti di sottoporsi a controlli di sicurezza Nel caso il trasporto sia rifiutato al passeggero per uno dei motivi sopra riportati o se allo stesso tempo per uno di detti motivi venga cancellata la prenotazione del passeggero, il vettore non riconoscerà alcun rimborso al passeggero. 11 - Bagaglio 11.1 - Bagaglio registrato - Il limite di peso del bagaglio registrato per passeggero è di 18 kg totali per un numero massimo di tre colli (bagagli), la cui somma tra lunghezza - altezza - profondità non deve superare i 160 cm, ed è soggetto al pagamento del supplemento previsto per singolo bagaglio presentato al check-in per l'imbarco in stiva. Fino al limite di peso di kg 18, ogni passeggero dovrà pagare per singola tratta rispettivamente i supplementi qui di seguito indicati: con pagamento online, contestualmente alla prenotazione: - Euro 7,00 per un collo (bagaglio) - Euro 14 per due colli (bagagli) - Euro 21,00 per tre colli (bagagli) con pagamento al check-in, in aeroporto: - Euro 14,00 per un collo (bagaglio) - Euro 28 per due colli (bagagli) - Euro 42,00 per tre colli (bagagli) Il limite di peso del bagaglio registrato previsto è da intendersi per passeggero, quindi personale, non cumulabile e/o condivisibile con quella di altri passeggeri ovvero non può essere cumulato e/o condiviso all'atto del check-in con quello di altri passeggeri del medesimo volo al fine di evitare il pagamento del supplemento previsto per eccedenza bagaglio oltre il limite di peso bagaglio previsto. Il vettore non accetterà come bagaglio registrato oggetti fragili o deperibili, denaro, gioielli, argenteria e/o metalli preziosi in genere, carte valori, titoli di credito, azioni o altri titoli negoziabili o simili, documenti commerciali e/o d'ufficio, campionari, passaporti o altri documenti di identità, computer o altre apparecchiature elettroniche. Il vettore non assume responsabilità per articoli non imballati adeguatamente, deperibili, danneggiati o fragili, o per danni di lieve entità alla superficie esterna dei bagagli, come a titolo esemplificativo graffi, macchie o ammaccature derivanti dalla normale usura, dall'uso a cui sono destinati, o per contatto con acqua nel caso di bagagli non impermeabili. 11.1.2 - Procedure trasporto bagaglio registrato - Il pagamento dei supplementi applicabili per il trasporto del bagaglio registrato previsto potrà essere effettuato, a discrezione del passeggero, al momento della prenotazione effetuata on-line sul sito www.myair.com o tramite call center, o alternativamente al momento della registrazione a bordo del volo di andata e di ritorno. I supplementi applicabili per il trasporto di bagaglio registrato previsto si intendono per singola tratta. I supplementi richiesti per il bagaglio registrato previsto non sono a livello generale rimborsabili ed in particolare neanche nella circostanza in cui al check-in non venga imbarcato e quindi trasportato dal vettore il numero di colli, colli aggiuntivi o attrezzature sportive precedentemente dichiarato e pagato in sede di prenotazione. 11.2 - Eccedenza bagaglio - Su ogni kg in eccedenza oltre i kg 18 di bagaglio registrato previsto e fino ad un peso massimo di kg 32, il passeggero dovrà pagare un supplemento di Euro 10,00 a kg. Nel caso il passeggero desideri trasportare quattro o più colli il vettore richiederà il pagamento di un supplemento di Euro 20,00 a collo (bagaglio) aggiuntivo. Nel caso le misure del bagaglio registrato superi i cm 160, somma di lunghezza - altezza - profondità, il vettore richiederà il pagamento di un supplemento di Euro 20,00. 11.3 - Attrezzature sportive 11.3.1 - Il trasporto di determinate attrezzature sportive - equipaggiamento da golf, biciclette e tavole da wind surf e simili - è consentito come bagaglio imbarcato dietro pagamento di un supplemento di Euro 25,00 per tratta (volo) e per articolo. Nella circostanza il peso della attrezzatura sportiva imbarcata superi i 18 kg di peso bagaglio previsto, il passeggero dovrà inoltre pagare in aggiunta Euro 10,00 per ogni kg in eccedenza. Il trasporto di equipaggiamento da sci d'acqua, neve, da kitesurf, da surf è gratuito se non supera la lunghezza di 160 cm e il limite di peso bagaglio previsto, altrimenti sarà richiesto il pagamento del supplemento di Euro 25,00 a tratta e per articolo più la somma di Euro 10,00 per ogni kg in eccedenza. Per il trasporto di attrezzatura subacquea viene richiesto il pagamento di un supplemento di Euro 90,00 ad equipaggiamento. Il vettore è disposto a trasportare detta attrezzatura interamente a rischio del passeggero, ovvero senza assumere alcuna responsabilità per eventuale perdita, danneggiamento o ritardo; a riguardo si consiglia al passeggero di stipulare una apposita assicurazione. 11.3.2 - Procedure trasporto attrezzature sportive - Al fine di verificare la disponibilità di spazio a bordo dell'aeromobile, il passeggero dovrà rivolgersi al call center del vettore con debito anticipo rispetto alla data di partenza del volo. A riguardo, a causa della ridotta disponibilità di spazio, l'accettazione di dette attrezzature come bagaglio imbarcato potrebbe non essere garantita al momento del check-in. Si consiglia quindi al passeggero di provvedere alla prenotazione ed al relativo pagamento dei supplementi richiesti per le attrezzature sportive con debito anticipo contattando il call center. Il pagamento delle tariffe applicabili per il trasporto di attrezzature sportive potrà essere effettuato, a discrezione del passeggero, al momento della prenotazione tramite call center o al check-in al momento della registrazione a bordo del volo di andata o di ritorno. 11.4 - Trasporto animali 11.4.1 - A bordo dell’aeromobile è consentito il trasporto di animali domestici, cani, gatti, uccelli da gabbia, conigli, criceti, porcellini d’India, aventi un peso massimo di 10 kg. incluso l’apposito contenitore – un cane e / o un gatto per passeggero – pagando un supplemento di Euro 30,00 per animale a tratta. Il vettore accetta un numero massimo di due animali per volo. Il vettore non prevede servizio di trasporto animali imbarcati in stiva. Sarà obbligo del passeggero procurarsi un apposito contenitore per il trasporto dell’animale in cabina, le cui dimensioni – somma di altezza + lunghezza + profondità – non devono essere superiori ai cm 115. A tutela dell’animale, ogni contenitore per il trasporto deve essere idoneo contro i danni interni ed esterni durante il trasporto aereo. Il vettore non risponde per danni provocati da un contenitore non idoneo. E’ permesso il trasporto di un solo animale per contenitore. Il vettore si riserva il diritto di rifiutare il trasporto dell’animale ove uno o più dei relativi criteri sopra esposti non venissero rispettati da parte del passeggero. I cani guida per persone non vedenti vengono trasportati in cabina gratuitamente e senza contenitore per il trasporto. Per ragioni di sicurezza il vettore può trasportare un solo cane guida per ogni volo. Il vettore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni alla salute dell’animale causati dal trasporto aereo. L’accettazione del trasporto avviene a condizione che il passeggero si assuma la piena responsabilità per l’animale. Sarà obbligo del passeggero assicurarsi di essere in possesso di tutti gli esami / certificati sanitari, nonché presupposti / documenti per l’ingresso dell’animale nel paese di destinazione e/o richiesti dalla normativa in vigore nel paese di origine. Per maggiori informazioni sulla normativa 11.4.2 - Procedure trasporto animali - Al fine di verificare la disponibilità di spazio a bordo dell'aeromobile, il passeggero dovrà rivolgersi al call center del vettore con debito anticipo rispetto alla data di partenza del volo. A riguardo, a causa della ridotta disponibilità di spazio, l'accettazione di animali in cabina potrebbe non essere garantita al momento del check-in. Si consiglia quindi al passeggero di provvedere alla prenotazione ed al relativo pagamento dei supplementi richiesti per il trasporto di animali in cabina con debito anticipo contattando il call center. Il pagamento delle tariffe applicabili per il trasporto di animali in cabina potrà essere effettuato, a discrezione del passeggero, al momento della prenotazione tramite call center o al check-in al momento della registrazione a bordo del volo di andata o di ritorno. La richiesta di trasporto cane guida per persone non vedenti è tassativamente sottoposta all’obbligo di dichiarazione al call center all’atto della prenotazione. 11.5 - Bagaglio a mano - Ogni passeggero può portare con sè a bordo dell'aeromobile un solo bagaglio a mano non registrato del peso non superiore ai 7 kg e di dimensioni non eccedenti i cm 115 - somma di altezza + lunghezza + larghezza Per voli myair operati con aeromobili modello Bombardier CRJ900 relativamente al bagaglio a mano di dimensioni eccedenti i cm 105 - somma di altezza + lunghezza + larghezza - verrà applicata la "Procedura Delivery At Aircraft". 11.6 - Etichetta identificativa bagaglio - Il passeggero deve apporre sul bagaglio registrato e sul bagaglio a mano un'etichetta in cui siano chiaramente indicati proprio nome e cognome. Il bagaglio presentato al check-in privo di etichetta nominativa non sarà accettato dal vettore come bagaglio imbarcato. La mancanza di etichetta nominativa potrebbe comportare ritardi nella consegna del bagaglio o addirittura l'impossibilità di trovarlo, nel caso lo stesso subisca delle deviazioni 11.7 - Smarrimento e/o danneggiamento bagaglio registrato - Per i diritti spettanti ai passeggeri in caso di smarrimento e/o danneggiamento del bagaglio registrato, viene applicata la Convenzione di Montreal del 1999 ed il Regolamento CE nr. 2027/97 come da ultimo modificato da Regolamento CE nr. 889/02. Nel caso di ritrovamento postumo del bagaglio registrato, il vettore non prevede il riavviamento al domicilio del passeggero. Il ritiro del bagaglio rinvenuto presso lo scalo di interesse come allo stesso tempo le eventuali spese di riavviamento a mezzo corriere saranno a carico del passeggero medesimo. 12 - Oggetti pericolosi 12.1 - Disposizioni relative alla sicurezza ed al bagaglio non permesso - Per ragioni di sicurezza il passeggero non potrà tassativamente portare nel bagaglio gli articoli qui di seguito elencati: a - oggetti che siano idonei a mettere in pericolo l'aeromobile, le persone e/o gli oggetti a bordo dell'aeromobile, in particolar modo: gas compressi - surgelati, infiammabili, non infiammabili e velenosi - come, a titolo esemplificativo non esaustivo, butano, azoto liquido, gas per bombole per autorespiratori; sostanze corrosive come, a titolo esemplificativo non esaustivo, acidi, alcali, mercurio e sostanze per batterie ad elementi liquidi; liquidi e solidi infiammabili come il gas per accendini; esplosivi, munizioni, capsule a nastro, fuochi d'artificio e razzi, fiammiferi, solventi, vernici, accendini; tutti i tipi di armi da fuoco come, a titolo esemplificativo non esaustivo, pistole, rivoltelle, fucili, nonchè armi giocattolo; borse e valige che dispongono di dispositivi di allarme; sostanze ossidanti come, a titolo esemplificativo non esaustivo, polvere candeggiante, perossidi; sostanze velenose e/o veleni in generale come, a titolo esemplificativo non esaustivo, insetticidi, erbicidi; sostanze infettive e/o tossiche come, a titolo esemplificativo non esaustivo, materiale radioattivo, materiale con virus vivi; qualsivoglia oggetto pericoloso come materiali magnetici, offensivi ed irritanti, ovvero tutti gli oggetti e/o tutte le sostanze che secondo le disposizioni normative relative alla classificazione dei rischi sono classificati come sostanze pericolose b - oggetti che non siano effetti personali per il viaggio, ovvero destinati all'uso del passeggero durante il viaggio c - sostanze liquide che non rispondano alle limitazioni ed alle modalità di trasporto come bagaglio a mano di cui alle nuove regole in materia di sicurezza negli aeroporti dell'Unione Europea 12.2 - Rifiuto del trasporto - Il vettore rifiuterà il trasporto come bagaglio di cui al punto precedente. Nel caso in cui la presenza di tali oggetti venga constatata nel corso del trasporto, il vettore potrà rifiutare la continuazione del trasporto degli stessi 12.3 - Passeggeri armati - I passeggeri con armi e munizioni - PAX WAM - non sono tassativamente accettati a bordo dell'aeromobile, con l'unica eccezione - limitata ai voli domestici sul territorio italiano - per il passeggero appartenenti a forze dell'ordine - Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza etc - In tal caso, il passeggero armato deve essere pre-imbarcato. 12.4 - Articoli il cui trasporto è consentito - Possono essere trasportati come bagaglio, in quantità limitata e per quanto possano risultare al passeggero necessari ed appropriati durante il viaggio, i seguenti articoli: - nel bagaglio a mano sostanze liquide contenute in recipienti aventi la capacità massima di 100 millilitri (1/10 di litro) od equivalenti (es: 100 grammi); i recipienti dovranno essere inseriti in un sacchetto di plastica trasparente e richiudibile di capacità non superiore a 1 litro (ovvero con dimensioni pari ad esempio a circa cm. 18 x 20 cm). Sarà permesso il trasporto di uno ed un solo sacchetto di plastica delle suddette dimensioni per ogni passeggero (compresi infant); possono essere trasportati al di fuori del sacchetto e non sono soggetti a limitazione di volume, le medicine e i liquidi prescritti a fini dietetici, come a titolo esemplificativo gli alimenti per bambini, di cui potrebbe essere necessario fornire prova dell'effettiva necessità ed autenticità di tali articoli da parte delle proposte autorità. Per sostanze liquide si intendono: - acqua ed altre bevande, minestre e sciroppi - creme, lozioni ed olii - profumi - sprays - gel, inclusi quelli per i capelli e la doccia - contenuto di recipienti sotto pressione, incluse schiume da barba, altre schiume e deodoranti - sostanze in pasta, incluso il dentifricio - miscele di liquidi e solidi - mascara - ogni altro prodotto di analoga consistenza - articoli per fumatori, esclusivamente se portati indosso, è comunque vietato il trasporto di combustibili per accendino, ricambi e accendini contenenti combustibile liquido non assorbito; - "pacemakers" cardiaci contenenti materiale radioattivo quale batterie al plutonio; - piccoli cilindri di anidride carbonica - compresi gli eventuali ricambi sufficienti per il viaggio - indossati da passeggeri per azionare arti meccanici; - rolli catalitici per capelli, contenenti ossido di carbonio, esclusivamente nel bagaglio registrato, in tal caso il coperchio dovrà essere assicurato sopra l'elemento riscaldante. Non sono invece ammessi i ricambi a gas; - piccoli cilindri di ossigeno gassoso o d'aria per uso medico per un massimo di l 2, solamente con l'approvazione del vettore. E' vietato l'imbarco in cabina di ossigeno liquido. 12.5 - Apparecchiature elettroniche - Per motivi di sicurezza, a bordo dell'aeromobile non è consentito l'uso di apparecchiature elettroniche di qualsiasi tipo. In merito, è possibile avere ulteriori informazioni domandando al personale di cabina. 13 - Normativa applicabile ed avvertenze importanti 13.1 - Disciplina applicabile 13.1.1 - Disciplina trasporto aereo entro il territorio italiano Il trasporto aereo entro il territorio italiano è disciplinato: - dalle norme del Codice della Navigazione Italiano - dalle disposizioni del Regolamento CE 261/2004 - dalle disposizioni del Regolamento CE nr. 2027/97 come da ultimo modificato dal Regolamento CE nr. 889/02, nonchè dalle esclusioni e dalle limitazioni in materia di responsabilità del vettore ivi previste - dalle disposizioni del Regolamento CE nr. 2111 / 2005 - dalle disposizioni del Reg. CE 1546/2006 del 04/10/06 - dalle Condizioni Generali, nonchè dagli eventuali regolamenti interni; le suddette condizioni Generali e tutti i regolamenti di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di trasporto; dette Condizioni Generali sono riportate sul sito web www.myair.com e possono comunque, a richiesta del passeggero, essere consultate presso gli uffici aperti al pubblico del vettore 13.1.2 - Disciplina trasporto aereo internazionale - Il trasporto aereo avente quale destinazione finale o intermedia un paese diverso da quello di partenza è soggetto alle disposizioni, alle esclusioni e alle limitazioni di responsabilità di cui al Regolamento CE 261/2004, al Regolamento CE nr. 2027/97 come da ultimo modificato dal Regolamento CE 889/02, al Regolamento CE 1546/2006 del 04/10/06, dalle disposizioni del Regolamento CE nr. 2111/2005 e, per quanto da esso non previsto, dalla Convenzione di Varsavia relativa all’unificazione del diritto privato sulla circolazione aerea del 1929 e successive modificazioni 13.2 - Avvertenze importanti 13.2.1 - Le esclusioni e/o le limitazioni di responsabilità applicabili al vettore saranno estese anche ai suoi agenti, preposti o rappresentanti, nonchè a tutte le persone giuridiche il cui aereo dovesse essere impiegato dal vettore per effettuare il trasporto, come allo stesso tempo agli agenti, preposti o rappresentanti delle persone giuridiche medesime. Nessun agente, preposto o rappresentante del vettore ha poteri per modificare o eliminare una disposizione delle presenti Condizioni Generali di Trasporto 13.2.2 - Un vettore che emette un biglietto in vista di un trasporto da effettuare sulle linee di un altro vettore aereo agisce esclusivamente a titolo di rappresentante di quest'ultimo 13.2.3- I bagagli registrati saranno consegnati al possessore della ricevuta bagaglio 13.2.4 - Denuncia di danni al bagaglio / smarrimento del bagaglio Il reclamo relativo al danneggiamento e/o quello relativo allo smarrimento, devono essere effettuati a cura del passeggero, immediatamente al momento della riconsegna o al momento in cui la riconsegna doveva essere effettuata, mediante appositi moduli denominati PIR - Property Irregualr Reports - disponibili presso i preposti uffici negli scali aeroportuali. In caso di danneggiamento del bagaglio è esclusa ogni azione qualora il passeggero non presenti immediatamente reclamo al vettore dopo la constatazione del danno e in ogni caso entro e non oltre sette giorni dal ricevimento del bagaglio. Analogamente in caso di ritardata consegna, il passeggero deve immediatamente presentare al vettore reclamo ed in ogni caso entro e non oltre 21 giorni dopo la consegna del bagaglio. Allo stesso modo lo smarrimento del bagaglio va denunciato subito dopo il volo. Le denuncie dovranno essere fatte per iscritto e spedite entro i termini sopra specificati. Se si ritira il bagaglio, senza presentare reclamo scritto presso gli uffici aeroportuali preposti, si presume fino a prova contraria che il bagaglio sia stato consegnato in buono stato e conformemente al contratto di trasporto ed il passeggero decade da ogni azione. A riguardo, si rammenta, che le valige o contenitori simili servono alla protezione del contenuto e devono essere in grado di sopportare graffi e pressione 13.2.5 - Il nome del vettore può essere scritto mediante una abbreviazione sul biglietto. Il nome intero del vettore e la sua abbreviazione sono comunque presenti nel listino prezzi, nel regolamento o negli orari del vettore. 13.2.6 - Gli scali previsti sono quelli indicati sul biglietto o che figurano sugli orari del vettore 13.2.7 - Il trasporto da eseguire con diverse compagnie è considerato come una operazione unica 13.2.8 - Il biglietto ha validità un anno dalla data di acquisto 13.2.9 - Il vettore potrà rifiutare il trasporto a qualsiasi persona abbia acquistato il biglietto in violazione delle leggi applicabili e/o delle tariffe e regolamenti del vettore 13.2.10 - Alcune tariffe speciali sono sottoposte a condizioni che potrebbero imporre restrizioni o vietare modifiche della prenotazione effettuata 14 - Responsabilità del vettore aereo per i danni al passeggero e al bagaglio - Ai sensi del Regolamento CE nr. 2027/97 come da ultimo modificato dal RegolamentoCE 889/02, la responsabilità del vettore aereo comunitario per i danni da morte, ferite o lesioni personali del passeggero verificatesi a bordo dell'aeromobile o durante l'imbarco o,lo sbarco, non è soggetta ad alcun limite finanziario. Il vettore non può escludere o limitare la responsabilità per danni fino all'equivalente di ECU 100.000 Diritti Speciali di Prelievo, fornendo la prova che sono state adottate tutte le misure necessarie e possibili per evitare il danno; nei casi di danni di importo superiore, il vettore sarà esonerato da responsabilità ove ne fornisca la prova. Risulta comunque esclusa la responsabilità del vettore per qui danni che risultassero dovuti a negligenze del passeggero. Ove sussistano immediate esigenze economiche, il vettore ha l'obbligo di versare agli aventi diritto un anticipo di pagamento proporzionale al danno subito e, in caso di morte, non inferiore all'equivalente di ECU 16.000 Diritti Speciali di Prelievo per passeggero entro 15 giorni dall'identificazione della persona avente titolo al risarcimento. La copertura assicurativa del vettore per la responsabilità civile del vettore è conforme al Regolamento. In caso di ritardi nel trasporto di bagagli, il vettore è responsabile per il danno a meno che non abbia preso tutte le misure atte ad evitarlo o fosse impossibile prendere tali misure. La responsabilità per il danno da ritardo nel trasporto di bagagli è limitata a 1000 DSP. Il vettore è responsabile nel caso di distruzione, perdita o danno dei bagagli fino a 1000 DSP, salvo dichiarazione speciale di interesse effettuata dal passeggero alla consegna del bagaglio al vettore a fronte di pagamento di supplemento. In tutti i casi di danno al bagaglio registrato - distruzione, perdita, ritardo - se la persona avente diritto alla riconsegna non contesta l'irregolarità al vettore, si presume che la consegna del bagaglio sia avvenuta in buono stato ed in conformità al contratto di trasporto. Nel caso in cui il bagaglio registrato sia danneggiato, il passeggero deve sporgere reclamo al vettore per iscritto entro 7 giorni, ed in caso di ritardata consegna entro 21 giorni dalla data in cui il bagaglio è stato messo a disposizione del passeggero. In assenza della presentazione del reclamo al vettore entro i termini previsti, si presume che i bagagli siano riconsegnati al vettore in tempo debito ed in perfette condizioni conformemente al contratto di trasporto e il passeggero decade da ogni azione 15 - Azioni legali e foro competente - Nel trasporto di passeggeri e bagagli, ogni azione di risarcimento per danni promossa a qualsiasi titolo in base al contratto di trasporto sarà esercitata alle condizioni e nei limiti di responsabilità previsti dalla Convenzione di Montreal, richiamati dal Regolamento CE nr. 889/02 e recepiti dalle presenti Condizioni, fatti salvi l’individuazione delle persone legittimate ad agire e l’accertamento dei loro rispettivi diritti. L'azione per il risarcimento del danno è promossa in via inderogabile, a scelta di chi agisce, davanti: 1) al tribunale del domicilio del Vettore o 2) al tribunale della sede principale della sua attività o 3) al tribunale del luogo in cui esso possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o 4) al tribunale del luogo di destinazione. In caso di danno derivante dalla morte o dalla lesione del passeggero, l'azione di risarcimento può essere promossa dinanzi ad uno dei tribunali di cui al paragrafo precedente, oppure 5) nel territorio dello Stato membro dell’Unione Europea o, comunque, parte della Convenzione di Montreal, nel quale al momento dell'incidente il passeggero ha la sua residenza principale e permanente e dal quale e verso il quale il Vettore svolge il servizio di trasporto aereo di passeggeri, sia con propri aeromobili che con aeromobili di proprietà di un altro Vettore in virtù di un accordo commerciale, e nel quale il Vettore esercita la propria attività di trasporto aereo di passeggeri in edifici locati o di proprietà dello stesso Vettore o di un altro Vettore con il quale egli ha un accordo commerciale. Ai fini di cui sopra: a) "accordo commerciale" indica un accordo, diverso dall'accordo di agenzia, concluso tra vettori e relativo alla fornitura di servizi comuni per il trasporto aereo di passeggeri; b) "residenza principale e permanente" indica il luogo in cui, al momento dell'incidente, il passeggero ha fissa e permanente dimora. La nazionalità del passeggero non costituisce l'elemento determinante a tale scopo. |
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